Il Consiglio federale decreta l’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO₂ modificata
Nella sua seduta del 2 aprile 2025, il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sul CO₂ con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Tale ordinanza fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra dei diversi settori entro il 2030 e concretizza i provvedimenti decisi dal Parlamento nel marzo 2024 con la revisione della legge sul CO₂. L’ordinanza disciplina ora anche il nuovo sostegno da parte della Confederazione alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici come pure a diverse misure di promozione per le imprese che utilizzano tecnologie rispettose del clima.

La revisione dell’ordinanza sul CO₂ consentirà di dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto al valore del 1990. Tale riduzione deve avvenire per due terzi con misure attuate in Svizzera.
La revisione della legge sul CO₂ consente ora alla Confederazione di sostenere finanziariamente misure adottate da Cantoni, Comuni e imprese per l’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. L’ordinanza sul CO₂ disciplina le priorità di finanziamento. I progetti considerati prioritari sono soprattutto quelli correlati ai danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore, ai danni alle persone e alle cose a seguito dei crescenti pericoli naturali, oppure alle perdite di raccolti agricoli a causa di periodi di siccità più frequenti e prolungati.
Provvedimenti nel settore dell’industria
L’ordinanza sul CO₂ disciplina tre nuovi strumenti di promozione per l’industria: le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) svizzero possono richiedere un sostegno finanziario per ridurre in misura significativa le loro emissioni di gas serra. L’ordinanza disciplina inoltre il nuovo sostegno ai fabbricanti di biometano che verrà immesso nella rete del gas o potrà essere utilizzato come carburante. Il sostegno è ora esteso anche alle imprese che utilizzano il solare termico come calore di processo. L’ordinanza concretizza altresì l’esenzione dalla tassa sul CO₂ per le imprese che si impegnano a ridurre le loro emissioni. Tutte le imprese possono ora beneficiare di questa opportunità. L’ordinanza sul CO₂ prescrive un valore minimo medio del 2,25 per cento annuo sull’intero periodo d’impegno.
Provvedimenti nel settore dei trasporti
Con la revisione della legge sul CO₂ vengono promossi i collegamenti internazionali con treni notturni e il passaggio da autobus a propulsione diesel con quelli a propulsione elettrica. L’ordinanza sul CO₂ ne precisa le condizioni. Gli importatori di carburanti sono ancora obbligati a compensare una parte delle emissioni di CO₂ dei trasporti con progetti di protezione del clima in Svizzera e all’estero. Per il periodo 2025-2030, l’ordinanza sul CO₂ stabilisce una quota nazionale pari ad almeno il 12 per cento.
La legge sul CO₂ fissa valori obiettivo concreti per i veicoli a partire dal 2025 in grammi di CO₂ per chilometro. In linea con l’Unione europea (UE), il campo di applicazione viene esteso anche ai veicoli commerciali pesanti (p. es. agli autocarri). L’ordinanza sul CO₂ stabilisce le condizioni per definire le emissioni di CO₂ determinanti e calcolare gli obiettivi individuali per i veicoli commerciali pesanti. I grandi importatori di tutte le categorie di veicoli ottengono un’agevolazione per il calcolo se superano i valori soglia prestabiliti per la percentuale del parco veicoli costituita da veicoli a basse o a zero emissioni.
Provvedimenti nel settore dell’aviazione
Il trasporto aereo rimane integrato nel SSQE per quanto riguarda gli operatori di aeromobili. Inoltre, dal 2025, in linea con il SSQE dell’UE, si prevede di ridurre maggiormente la quantità di diritti di emissione assegnati ogni anno a titolo gratuito. Secondo la pianificazione attuale, la Svizzera attuerà dal 2026 l’obbligo di miscelazione di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basse emissioni. In aggiunta, vengono promossi provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dell’aviazione (p. es. produzione di carburanti per l’aviazione rinnovabili). L’ordinanza sul CO₂ disciplina il campo d’applicazione dell’obbligo di miscelazione e le condizioni per la promozione.
Provvedimenti nel settore degli edifici
Con la revisione della legge sul CO₂ vengono proseguiti i provvedimenti nel settore degli edifici. La tassa sul CO₂ rimane fissata a 120 franchi per tonnellata di CO₂. Alla popolazione e all’economia verranno come finora ridistribuiti due terzi dei proventi della tassa.
Entrata in vigore con effetto retroattivo parziale
Per mantenere la continuità degli strumenti di politica climatica esistenti, alcune disposizioni entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Si tratta in particolare delle disposizioni concernenti i valori obiettivo di CO₂ per i veicoli, l’impegno di riduzione, il SSQE, l’obbligo di compensazione nonché la restituzione e la ridistribuzione della tassa sul CO₂. Le disposizioni relative alle nuove fonti di finanziamento entreranno in vigore il 1° maggio 2025 contemporaneamente all’ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni, che definisce le esigenze ecologiche di questi combustibili e carburanti nonché le possibilità di verifica di dette esigenze.
Trattato con il Principato del Liechtenstein sulle tasse ambientali
Insieme all’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO₂ modificata, nella sua seduta del 2 aprile 2025 il Consiglio federale ha approvato l’adeguamento del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein. La revisione dell’ordinanza sul CO₂ ha reso necessario l’adeguamento di detto trattato, che disciplina la collaborazione tra i due Paesi nell’attuazione degli strumenti di politica climatica (include tra l’altro valori obiettivo per il CO₂ per i veicoli e l’impegno di riduzione).

